Art. 9 · Condizioni relative alla trasmissione di informazioni agli organi dell’UE e a terzi

Art. 9

Condizioni relative alla trasmissione di informazioni agli organi dell’UE e a terzi

In vigore dal 30 nov 2009
Condizioni relative alla trasmissione di informazioni agli organi dell’UE e a terzi Europol può trasmettere informazioni a un organo dell’UE o a un terzo solo alle seguenti condizioni: 1) Fatto salvo quanto previsto dagli , le informazioni possono essere trasmesse solo dopo che un accordo o accordo di lavoro è stato stipulato con l’organo dell’UE o con il terzo conformemente alle disposizioni del titolo II; 2) se a trasmettere a Europol i dati in questione è uno Stato membro, Europol li trasmette agli organi dell’UE o a terzi solo con il consenso di quello Stato membro. Lo Stato membro in questione può dare un consenso preventivo alla trasmissione, generale o soggetto a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento; 3) se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, Europol si accerta che la loro trasmissione non sia tale da: a) ostacolare il corretto svolgimento dei compiti di competenza di uno Stato membro; b) costituire una minaccia per la sicurezza o l’ordine pubblico di uno Stato membro o arrecargli comunque pregiudizio; 4) la trasmissione dei dati personali a terzi è permessa solo se: a) ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol; e b) Europol abbia stipulato con i terzi interessati un accordo operativo che autorizza la trasmissione di tali dati sulla base di una valutazione che confermi un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tali terzi conformemente all’, paragrafo 4; 5) la trasmissione di informazioni classificate da parte di Europol è permessa solo qualora: a) tra Europol e l’organo UE o il terzo esiste un accordo di riservatezza conformemente all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2; e b) in caso di trasmissione di dati a terzi, ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol.
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