Art. 11 · Trasmissione di informazioni agli organi dell’UE prima dell’entrata in vigore di un accordo di cooperazione o di un accordo di lavoro

Art. 11

Trasmissione di informazioni agli organi dell’UE prima dell’entrata in vigore di un accordo di cooperazione o di un accordo di lavoro

In vigore dal 30 nov 2009
Trasmissione di informazioni agli organi dell’UE prima dell’entrata in vigore di un accordo di cooperazione o di un accordo di lavoro 1.   Prima dell’entrata in vigore di un accordo operativo o accordo di lavoro con un organo dell’UE, Europol può, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3 della decisione Europol e alle condizioni stabilite all’, punti 2 e 3 delle presenti norme, trasmettere direttamente informazioni, inclusi dati personali, al suddetto organo dell’UE, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario. 2.   La trasmissione da parte di Europol di informazioni classificate è permessa solo se tra Europol e l’organo dell’UE esiste un accordo di riservatezza conformemente all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:934:oj#art-11