Art. 9
In vigore dal 30 nov 2009
1. A meno che la presente decisione non stabilisca disposizioni più rigorose, l’inserimento di dati nel sistema informativo doganale è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce.
2. A meno che la presente decisione non stabilisca disposizioni più rigorose, l’utilizzazione dei dati del sistema informativo doganale, compresa l’attuazione di qualsiasi azione di cui all’, paragrafo 1, suggerita dallo Stato membro che ha fornito i dati, è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che utilizza tali dati.
Storico versioni
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