Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
Ai fini della presente decisione, si intendono per:
1)
«leggi nazionali», le disposizioni legislative o regolamentari di uno Stato membro la cui applicazione competa in tutto o in parte all’amministrazione doganale di tale Stato, riguardanti:
a)
la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a quelle contemplate agli del trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE»);
b)
le misure volte a controllare i movimenti di denaro contante all’interno della Comunità, ove tali misure siano adottate a norma dell’articolo 58 del trattato CE;
c)
il trasferimento, la conversione, l’occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o da violazioni:
i)
delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro, della cui applicazione è responsabile in tutto o in parte l’amministrazione doganale di tale Stato membro per quanto riguarda il traffico transfrontaliero di merci, soggette a misure di divieto, limitazione o controllo, in particolare quelle di cui agli del trattato CE, nonché le accise non armonizzate;
ii)
dell’insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni applicative che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri nel caso di merci non aventi status comunitario ai sensi dell’ del trattato CE o di merci sottoposte a controlli o indagini supplementari al fine di accertare il loro status comunitario;
iii)
dell’insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell’ambito della politica agricola comune e delle norme specifiche adottate per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; ovvero
iv)
dell’insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate nonché di IVA all’ importazione, assieme alle relative disposizioni nazionali di attuazione o utilizzate in tale quadro;
2)
«dati personali», qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
3)
«Stato membro che ha fornito i dati», uno Stato membro che inserisce dati nel sistema informativo doganale;
4)
«analisi operativa», l’analisi delle operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, infrazioni alle leggi nazionali attraverso la realizzazione delle seguenti fasi:
a)
la raccolta d’informazioni, compresi i dati personali;
b)
la valutazione dell’affidabilità della fonte d’informazioni e delle informazioni stesse;
c)
la ricerca, la rilevazione metodica e l’interpretazione delle relazioni esistenti tra tali informazioni o tra queste e altri dati significativi;
d)
la formulazione di constatazioni, ipotesi o raccomandazioni di cui possano servirsi direttamente come informazioni sui rischi le autorità competenti per prevenire e individuare altre operazioni contrarie alle leggi nazionali e/o per identificare con precisione la persona o le imprese implicate in tali operazioni;
5)
«analisi strategica», la ricerca e la rilevazione delle tendenze generali in materia di infrazioni alle leggi nazionali, mediante una valutazione della possibilità che si verifichino e dell’ampiezza e dell’incidenza di determinate forme di operazioni contrarie alle leggi nazionali, allo scopo di determinare priorità, di comprendere meglio il fenomeno o la possibilità che si verifichino, di riorientare le azioni di prevenzione e di scoperta delle frodi e di rivedere l’organizzazione dei servizi. Per l’analisi strategica possono essere utilizzati soltanto i dati resi anonimi.
Storico versioni
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