Art. 5 · Scambio di informazioni

Art. 5

Scambio di informazioni

In vigore dal 30 nov 2009
Scambio di informazioni Per raggiungere i suoi obiettivi la rete: a) privilegia un approccio pluridisciplinare; b) si tiene in stretto rapporto, tramite i rappresentanti nazionali e i punti di contatto, con gli organismi incaricati della prevenzione della criminalità, con le autorità locali, con i partenariati locali e con la società civile, nonché con gli istituti di ricerca e le organizzazioni non governative degli Stati membri; c) crea e tiene aggiornato il proprio sito web contenente le relazioni periodiche e qualsiasi altra informazione utile, in particolare una raccolta delle migliori prassi; d) si adopera per utilizzare e promuovere i risultati dei progetti pertinenti per la prevenzione della criminalità finanziati nell'ambito dei programmi dell'Unione.
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