Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La Commissione mette a disposizione della Serbia l’assistenza finanziaria della Comunità in due rate di prestito nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. L’entità delle rate del prestito sarà fissato nel memorandum d’intesa. 2.   La Commissione decide sull’erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente delle condizioni economiche stabilite nel memorandum d’intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima che di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. 3.   I fondi comunitari sono versati alla Banca nazionale della Serbia. Fatte salve le disposizioni da concordarsi nel memorandum d’intesa, compresa una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, il loro controvalore in valuta locale può essere trasferito al Tesoro serbo in qualità di beneficiario finale.
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