Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità serbe le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza macrofinanziaria della Comunità, che saranno fissate in un memorandum d’intesa. Le condizioni sono conformi agli accordi o alel intese conclusi tra l’FMI e la Serbia. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità serbe. 2.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Serbia, che sono pertinenti ai fini di tale assistenza. 3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Serbia siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza comunitaria e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. La Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, eventualmente, con il comitato economico e finanziario.
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