Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione negozia con le autorità dell’Armenia le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza macrofinanziaria della Comunità, che saranno fissate in un memorandum d’intesa, in un accordo di sovvenzione e in un accordo di prestito. Le condizioni sono conformi agli accordi o le intese conclusi tra l’FMI e l’Armenia. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito che saranno conclusi tra la Commissione e le autorità armene. 2.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Armenia che sono pertinenti ai fini di tale assistenza. 3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche dell’Armenia siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza comunitaria, e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e la Banca mondiale e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.
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