Art. 5

Art. 5

In vigore dal 30 nov 2009
Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica stabilite nel memorandum d’intesa a norma dell’, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio della Georgia a tale data e la decisione della Commissione di erogare le rate dell’assistenza.
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