Art. 4
In vigore dal 30 nov 2009
1. Le spese pagate prima della data della presente decisione non sono in alcun caso ammissibili, a eccezione delle spese generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007.
2. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.
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