Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
1. La Comunità concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 354 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:863:oj#art-2