Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
In deroga ai requisiti fissati nell’allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato I della presente decisione possono continuare a trasformare latte conforme e latte non conforme fino al 31 dicembre 2011, purché la trasformazione del latte conforme e di quello non conforme avvenga su linee di produzione separate.
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