Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
La decisione del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS) è modificata come segue.
a)
Il titolo del regolamento finanziario del C.SIS è modificato come segue:
«REGOLAMENTO FINANZIARIO PER L’INSTALLAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL C.SIS DI SCHENGEN E DELLA RETE GEOGRAFICA — E RELATIVA CIFRATURA — CHE PERMETTE IL COLLEGAMENTO TRA LE SEZIONI NAZIONALI DEL SIS E L’UNITÀ DI SUPPORTO TECNICO»;
b)
il primo comma del Titolo I è modificato come segue:
«Il bilancio dell’unità di supporto tecnico del Sistema di Informazione Schengen a Strasburgo, compresa la rete geografica — e relativa cifratura — che permette il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema di Informazione Schengen all’unità di supporto tecnico, di cui agli articoli 92, 92 bis e 119 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in appresso denominato C.SIS, comporta:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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