Art. 6 · Disposizioni finanziarie

Art. 6

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 27 nov 2009
Disposizioni finanziarie 1.   Le misure di portata comunitaria di cui alla parte A dell’allegato danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee. 2.   Le misure di portata comunitaria di cui alla parte B dell’allegato possono essere cofinanziate dal bilancio generale delle Comunità europee. 3.   La Commissione concede una sovvenzione a ciascun organismo nazionale di coordinamento conformemente alla procedura di cui alla parte C dell’allegato.
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