Art. 4
In vigore dal 26 nov 2009
Una volta siglata la convenzione, la Commissione è legittimata a concludere la stessa per conto della Comunità, a meno che il CEF o la BCE non ritengano che la convenzione debba essere sottoposta al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:904:oj#art-4