Art. 5

Art. 5

In vigore dal 26 nov 2009
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2009. Per il Consiglio Il presidente J. BJÖRKLUND (1)  Parere del 27 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16. ALLEGATO I CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ Preambolo GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE, a) richiamando i principi proclamati nello statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo; b) riconoscendo che le Nazioni Unite, nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nei patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione; c) riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni; d) richiamando il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale sui diritti civili e politici, la convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; e) riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri; f) riconoscendo l’importanza dei principi e delle linee guida contenute nel programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità; g) sottolineando l’importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile; h) riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana; i) riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità; j) riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno; k) preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo; l) riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo; m) riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà; n) riconoscendo l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte; o) considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere la possibilità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente; p) preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione basate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione; q) riconoscendo che, nell’ambiente domestico ed all’esterno, le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi di violenze, lesioni o abusi, abbandono o mancanza di cure, maltrattamento o sfruttamento; r) riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati parti alla convenzione sui diritti del fanciullo; s) sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità; t) evidenziando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità; u) consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello statuto delle Nazioni Unite e che l’osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere; v) riconoscendo l’importanza dell’accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali; w) consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l’osservanza dei diritti riconosciuti dalla carta internazionale dei diritti dell’uomo; x) convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione e l’assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità; y) convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità contribuirà in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, CONVENGONO QUANTO SEGUE:
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