Art. 37
Cooperazione tra gli Stati parti ed il comitato
In vigore dal 26 nov 2009
1. Gli Stati parti collaborano con il comitato e assistono i suoi membri nell’adempimento del loro mandato.
2. Nelle sue relazioni con gli Stati parti, il comitato accorda tutta l’attenzione necessaria alle modalità e ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell’attuazione della presente convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.
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