Art. 36 · Esame dei rapporti

Art. 36

Esame dei rapporti

In vigore dal 26 nov 2009
1.   Ogni rapporto viene esaminato dal comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato parte interessato. Lo Stato parte può rispondere fornendo al comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati parti in relazione all’attuazione della presente convenzione. 2.   Se uno Stato parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il comitato può notificare allo Stato parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l’applicazione della presente convenzione nello Stato parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il comitato invita lo Stato parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato parte risponda presentando il suo rapporto, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette i rapporti a disposizione di tutti gli Stati parti. 4.   Gli Stati parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l’accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti. 5.   Il comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai fondi e programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati parti che contengano una richiesta o indichino l’esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.
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