Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 nov 2009
Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i rivestimenti del suolo in legno devono rientrare nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» quale definito all’, e devono soddisfare i criteri ecologici esposti nell’allegato della presente decisione.
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