Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 nov 2009
Il Comitato economico e sociale europeo si assume l’onere del segretariato del Comitato per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2010. Tale periodo è rinnovato automaticamente a meno che le parti o il Comitato economico e sociale europeo non si dichiarino contrari, e ne diano previa comunicazione con ragionevole anticipo.
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