Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 nov 2009
Ogni organizzazione che soddisfi i requisiti di cui all’, paragrafi 2 e 3 può assistere alle riunioni del Comitato in qualità di osservatore. Il Comitato per il commercio e lo sviluppo approva annualmente l’elenco di osservatori proposto dagli Stati Cariforum e, rispettivamente, dalla parte CE. Il Comitato può invitare esperti a contribuire ai suoi lavori. Le modalità di partecipazione degli esperti e degli osservatori sono riportate nel regolamento interno del Comitato.
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