Art. 2
In vigore dal 10 nov 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BORG
(1) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
PROTOCOLLO
Tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra
L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l’Unione»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA TUNISINA, di seguito denominata «la Tunisia»,
dall’altra,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO I
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Storico versioni
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