Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 nov 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009. Per il Consiglio Il presidente A. BORG (1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. PROTOCOLLO Tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie relative alle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l’Unione», da una parte, e LA REPUBBLICA TUNISINA, di seguito denominata «la Tunisia», dall’altra, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: CAPO I OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:91(1):oj#art-2