Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 ott 2009
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2009. Le modifiche apportate con la presente decisione all’elenco contenuto nell’allegato della decisione 2004/432/CE non si applicano alle partite di equini e di prodotti di origine equina originarie del Montenegro e di prodotti di acquacoltura originarie delle Seychelles, per le quali l’importatore di tali animali o prodotti può dimostrare che sono stati spedite dal Montenegro e dalle Seychelles ed erano in viaggio verso la Comunità prima della data di applicazione della presente decisione.
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