Art. 6

Art. 6

In vigore dal 28 ott 2009
1.   Entro i due mesi successivi alla notifica della presente decisione l’Italia comunica le seguenti informazioni: a) l’elenco delle cooperative di pesca e dei loro consorzi che hanno ricevuto un aiuto in virtù degli e l’importo totale ricevuto da ciascuna di esse; b) l’importo totale (importo principale e interessi) da recuperare presso ogni beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già prese e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto il rimborso dell’aiuto. 2.   L’Italia tiene informata la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al recupero completo degli aiuti di cui agli . L’Italia trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, qualsiasi informazione sulle misure già prese e su quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce anche informazioni dettagliate sugli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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