Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 ott 2009
Gli aiuti individuali concessi a titolo del regime di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione che, al momento della concessione, soddisfacevano le condizioni fissate da un regolamento adottato in virtù dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualsiasi altro regime di aiuto approvato sono compatibili con il mercato comune fino a concorrenza dell’intensità massima applicata per tale genere di aiuto.
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