Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ott 2009
Gli aiuti individuali concessi ad una cooperativa di pesca o ad uno dei suoi consorzi a titolo del regime di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione non costituiscono un aiuto se, al momento della loro concessione, essi soddisfacevano le condizioni fissate dal regolamento adottato in virtù dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (15) e applicabile a quel momento.
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