Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 ott 2009
La firma dello scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata dall’EUNAVFOR alla Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento è approvata a nome dell’Unione europea, fatta salva la conclusione dell’accordo medesimo. Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
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