Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 ott 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata, a nome dell’Unione europea, a scambiare gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 22 dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e all’articolo 18 dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, al fine di esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata.
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