Art. 3
In vigore dal 20 ott 2009
Le eventuali misure di salvaguardia previste dall’accordo di associazione di cui sia necessaria l’adozione da parte della Comunità per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate secondo la procedura prevista dall’articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, o dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2008 del Consiglio. Nel caso di prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate, sulla base del fatto che siano soddisfatte le condizioni fissate dalle pertinenti disposizioni dell’accordo di associazione, a noma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (7), del regolamento (CE) n. 2448/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (8).
Storico versioni
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