Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 2009
1.   La Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione del protocollo 1 e del protocollo 2 secondo la decisione 1999/468/CE. 2.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, istituito dall’articolo 38 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (4), oppure dal comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato, istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (5), oppure, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6).
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