Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 ott 2009
1.   Le informazioni classificate possono essere trasmesse o divulgate, conformemente al principio del controllo del soggetto di origine, dalla parte da cui provengono alla parte destinataria. 2.   Per la trasmissione o divulgazione di informazioni classificate a terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 4 e 5 è necessaria una decisione della parte destinataria previo consenso scritto della parte da cui provengono le informazioni, conformemente al principio del controllo del soggetto di origine, quale definito nelle sue norme in materia di sicurezza. 3.   Nell’ambito dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, una divulgazione automatica a terzi diversi da quelli citati ai paragrafi 4 e 5 è possibile soltanto se le parti hanno stabilito e concordato procedure per alcune categorie di informazioni riguardanti le loro necessità operative. 4.   Le informazioni classificate che provengono dalla GSA possono essere trasmesse automaticamente dalla Commissione all’Agenzia spaziale europea («ESA»), al Consiglio e agli Stati membri. 5.   La Commissione cerca di concludere accordi e adottare disposizioni rispettivamente con l’ESA, il Consiglio e gli Stati membri, per permettere la divulgazione automatica alla GSA di informazioni classificate che provengono dall’ESA, dal Consiglio e dagli Stati membri.
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