Art. 1
Uso e accettazione delle firme elettroniche
In vigore dal 16 ott 2009
Uso e accettazione delle firme elettroniche
1. Se giustificato sulla base di un’adeguata valutazione dei possibili rischi, e conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/123/CE, gli Stati membri, ai fini dell’espletamento delle procedure e formalità mediante lo sportello unico di cui all’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE, possono esigere dal prestatore di servizi l’uso di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, secondo quanto definito e disciplinato dalla direttiva 1999/93/CE.
2. Per l’espletamento delle procedure e formalità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri accettano tutte le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, fatta salva la loro possibilità di limitare tale accettazione alle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, se ciò è giustificato dalla valutazione del rischio di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri non subordinano l’accettazione delle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, a requisiti tali da ostacolare l’uso, da parte dei prestatori di servizi, di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici.
4. Le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono agli Stati membri di accettare firme elettroniche diverse dalle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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