Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 ott 2009
1.   La banda 1 800 MHz è designata e messa a disposizione dei sistemi GSM entro il 9 novembre 2009. 2.   La banda 1 800 MHz è designata e messa a disposizione degli altri sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche elencati nell’allegato, alle condizioni e secondo le scadenze di attuazione ivi definite.
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