Art. 2 · Liquidazione degli impegni residui

Art. 2

Liquidazione degli impegni residui

In vigore dal 9 ott 2009
Liquidazione degli impegni residui Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso devono essere effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2013. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio inutilizzati relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2014.
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