Art. 1 · Uso dell’IMI per lo scambio di informazioni

Art. 1

Uso dell’IMI per lo scambio di informazioni

In vigore dal 2 ott 2009
Uso dell’IMI per lo scambio di informazioni 1.   Il sistema di informazione del mercato interno («IMI») è usato per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri al fine di conformarsi alle disposizioni sulla cooperazione amministrativa stabilite al capo VI della direttiva 2006/123/CE e che prevedono quanto segue: a) richieste di informazioni e richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini, e le relative risposte, ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE; b) allerta, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE; c) richieste e notifiche caso per caso, in base alla procedura di cui all’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 6, della direttiva 2006/123/CE. 2.   I coordinatori IMI di cui all’articolo 8 della decisione 2008/49/CE possono essere designati come punti di contatto ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.
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