Art. 1
Uso dell’IMI per lo scambio di informazioni
In vigore dal 2 ott 2009
Uso dell’IMI per lo scambio di informazioni
1. Il sistema di informazione del mercato interno («IMI») è usato per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri al fine di conformarsi alle disposizioni sulla cooperazione amministrativa stabilite al capo VI della direttiva 2006/123/CE e che prevedono quanto segue:
a)
richieste di informazioni e richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini, e le relative risposte, ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE;
b)
allerta, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;
c)
richieste e notifiche caso per caso, in base alla procedura di cui all’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 6, della direttiva 2006/123/CE.
2. I coordinatori IMI di cui all’articolo 8 della decisione 2008/49/CE possono essere designati come punti di contatto ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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