Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 set 2009
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto. 2.   L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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