Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 set 2009
1.   L’Italia procede al recupero dell’aiuto di cui all’ presso il beneficiario. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono divenute disponibili per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, modificato (14). 4.   L’Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’ con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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