Art. 1 · Deroga concessa all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia

Art. 1

Deroga concessa all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia

In vigore dal 29 set 2009
La decisione 2003/324/CE è modificata come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « Deroga concessa all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia 1.   A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia per quanto concerne l'alimentazione dei seguenti animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o da parti di corpi di animali della stessa specie: a) volpi (Vulpes vulpes e Alopex lagopus); b) cani procioni (Nycteroites procynoides). 2.   A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia e alla Lettonia per quanto concerne l'alimentazione di animali da pelliccia della specie visone americano (Mustela vison) con proteine animali trasformate ottenute da corpi o da parti di corpi di animali della stessa specie.»; 2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Osservanza della presente decisione L'Estonia, la Lettonia e la Finlandia adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e rendono pubbliche tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»; 3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Destinatari La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.»
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