Art. 1
Deroga concessa all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia
In vigore dal 29 set 2009
La decisione 2003/324/CE è modificata come segue:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Deroga concessa all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia
1. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia per quanto concerne l'alimentazione dei seguenti animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o da parti di corpi di animali della stessa specie:
a)
volpi (Vulpes vulpes e Alopex lagopus);
b)
cani procioni (Nycteroites procynoides).
2. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia e alla Lettonia per quanto concerne l'alimentazione di animali da pelliccia della specie visone americano (Mustela vison) con proteine animali trasformate ottenute da corpi o da parti di corpi di animali della stessa specie.»;
2)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Osservanza della presente decisione
L'Estonia, la Lettonia e la Finlandia adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e rendono pubbliche tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»;
3)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Destinatari
La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:722:oj#art-1