Art. 9 · Programma di lavoro «a staffetta»

Art. 9

Programma di lavoro «a staffetta»

In vigore dal 16 set 2009
Programma di lavoro «a staffetta» 1.   Per l’attuazione delle azioni, la Commissione mette a punto un programma di lavoro «a staffetta» per il periodo di applicazione della presente decisione. 2.   La Commissione approva il programma di lavoro «a staffetta» e, almeno una volta all’anno, le eventuali modifiche. 3.   Fatto salvo l’, paragrafo 4, la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, si applica per l’approvazione, da parte della Commissione, del programma di lavoro «a staffetta» e di ogni sua eventuale modifica. 4.   Per ogni azione, il programma di lavoro «a staffetta» include, ove opportuno: a) una descrizione dell’ambito di attuazione, degli obiettivi, del problema o dell’opportunità che hanno dato origine all’azione, i beneficiari e i benefici previsti, nonché l’approccio tecnico e organizzativo; b) un’analisi dei costi previsti e, ove opportuno, degli obiettivi intermedi da raggiungere. 5.   L’inclusione di un progetto nel programma di lavoro «a staffetta» è possibile in qualsiasi fase.
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