Art. 8 · Norme di attuazione

Art. 8

Norme di attuazione

In vigore dal 16 set 2009
Norme di attuazione 1.   Nell’attuazione del programma ISA sono tenuti in debita considerazione la strategia europea di interoperabilità e il quadro europeo di interoperabilità. 2.   È incoraggiato il coinvolgimento del maggior numero possibile di Stati membri negli studi e nei progetti. Uno studio o progetto è aperto alla partecipazione in qualsiasi fase e gli Stati membri che non vi partecipano sono incoraggiati ad aderire in una fase successiva. 3.   Al fine di garantire l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e comunitari, sono specificati i quadri comuni, i servizi comuni e gli strumenti generici relativi agli standard europei esistenti o disponibili al pubblico o le specifiche aperte per lo scambio di informazioni e l’integrazione dei servizi. 4.   Lo sviluppo o il perfezionamento di soluzioni si basa, ove opportuno, sulla condivisione delle esperienze o si accompagna ad esse, nonché sullo scambio e la promozione di buone prassi. 5.   Per evitare duplicazioni e accelerare lo sviluppo di soluzioni, si tengono in considerazione, ove opportuno, i risultati ottenuti da altre iniziative pertinenti, comunitarie o avviate dagli Stati membri. Per massimizzare le sinergie e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni vengono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative comunitarie pertinenti. 6.   L’avvio delle azioni, la definizione delle fasi di tali azioni e la compilazione delle carte del progetto e delle relazioni di esecuzione vengono svolti e monitorati dalla Commissione nel quadro dell’attuazione del programma di lavoro «a staffetta», elaborato ai sensi dell’.
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