Art. 5 · Azioni

Art. 5

Azioni

In vigore dal 16 set 2009
Azioni 1.   In cooperazione con gli Stati membri, la Comunità attua le azioni specificate nel programma di lavoro «a staffetta» istituito a norma dell’, secondo le norme di attuazione di cui all’. Tali azioni vengono attuate dalla Commissione. 2.   Uno studio consiste di una sola fase e si conclude con una relazione finale. 3.   Un progetto consiste, ove opportuno, di tre fasi: a) la fase preliminare, che conduce alla redazione della carta del progetto; b) la fase esecutiva, che si conclude con la relazione di esecuzione; e c) la fase operativa, che ha inizio quando una soluzione è disponibile per l’utilizzo. Le rispettive fasi di progetto vengono definite allorché l’azione viene inclusa nel programma di lavoro «a staffetta». 4.   L’attuazione del programma ISA viene sostenuta da misure di accompagnamento.
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