Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 set 2009
Definizioni Ai fini della presente decisione, si intende per: a)   «interoperabilità»: la capacità di organizzazioni diverse e disparate di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, per mezzo dei processi aziendali che su di esse si basano, tramite lo scambio di dati fra i rispettivi sistemi TIC; b)   «soluzioni»: quadri comuni, servizi comuni e strumenti generici; c)   «quadri comuni»: strategie, specifiche, metodologie e linee guida, nonché documenti e approcci analoghi; d)   «servizi comuni»: infrastrutture e applicazioni operative di natura generica che soddisfano requisiti comuni degli utenti nell’ambito di politiche diverse; e)   «strumenti generici»: piattaforme di riferimento, piattaforme di collaborazione condivise, componenti comuni e elementi analoghi che soddisfano requisiti comuni degli utenti nell’ambito di politiche diverse; f)   «azioni»: studi, progetti e misure di accompagnamento; g)   «misure di accompagnamento»: misure strategiche e di sensibilizzazione, misure di sostegno alla gestione del programma ISA e misure concernenti la condivisione di esperienze e lo scambio e la promozione di buone prassi.
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