Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 set 2009
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
a) «interoperabilità»: la capacità di organizzazioni diverse e disparate di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, per mezzo dei processi aziendali che su di esse si basano, tramite lo scambio di dati fra i rispettivi sistemi TIC;
b) «soluzioni»: quadri comuni, servizi comuni e strumenti generici;
c) «quadri comuni»: strategie, specifiche, metodologie e linee guida, nonché documenti e approcci analoghi;
d) «servizi comuni»: infrastrutture e applicazioni operative di natura generica che soddisfano requisiti comuni degli utenti nell’ambito di politiche diverse;
e) «strumenti generici»: piattaforme di riferimento, piattaforme di collaborazione condivise, componenti comuni e elementi analoghi che soddisfano requisiti comuni degli utenti nell’ambito di politiche diverse;
f) «azioni»: studi, progetti e misure di accompagnamento;
g) «misure di accompagnamento»: misure strategiche e di sensibilizzazione, misure di sostegno alla gestione del programma ISA e misure concernenti la condivisione di esperienze e lo scambio e la promozione di buone prassi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:922:oj#art-2