Art. 17 · Disposizioni finanziarie

Art. 17

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni finanziarie 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’azione comunitaria prevista dalla presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 è pari a 164 100 000 EUR, di cui 103 500 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2013, l’importo si riterrà confermato se, per detta fase, sarà conforme al quadro finanziario in vigore per il periodo a partire dal 2014. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
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