Art. 16
Iniziative non comunitarie
In vigore dal 16 set 2009
Iniziative non comunitarie
Fatte salve le altre politiche comunitarie, le soluzioni sviluppate o messe in opera dal programma ISA possono essere utilizzate da iniziative non comunitarie, purché non vi siano costi supplementari a carico del bilancio generale dell’Unione europea e non venga compromesso il principale obiettivo comunitario della soluzione.
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