Art. 13
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 16 set 2009
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione effettua un costante monitoraggio dell’attuazione del programma ISA. Essa esplora la possibilità di sinergie con programmi comunitari complementari.
La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA sull’attuazione del programma ISA.
2. Le soluzioni sono sottoposte a revisione biennale.
3. Il programma ISA è sottoposto a una valutazione intermedia e a una valutazione finale, i cui risultati saranno comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2015. In tale contesto la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai suoi membri.
Le valutazioni esaminano aspetti quali pertinenza, efficacia, efficienza, utilità, sostenibilità e coerenza delle azioni dei programmi ISA e valutano le prestazioni rispetto all’obiettivo del programma ISA e al programma di lavoro «a staffetta». La valutazione finale esamina, inoltre, in che misura il programma ISA abbia realizzato il suo obiettivo.
Le valutazioni prendono inoltre in esame i benefici delle azioni alla Comunità per il progresso delle politiche comuni, identificano in quali settori sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre iniziative comunitarie nel settore dell’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale.
Storico versioni
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