Art. 11 · Contributo finanziario della Comunità

Art. 11

Contributo finanziario della Comunità

In vigore dal 16 set 2009
Contributo finanziario della Comunità 1.   L’istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e strumenti generici vengono finanziati interamente dal programma ISA. L’utilizzo di tali quadri e strumenti viene finanziato dagli utenti. 2.   L’istituzione, l’industrializzazione e il perfezionamento dei servizi comuni vengono finanziati interamente dal programma ISA. Il funzionamento di tali servizi viene finanziato interamente dal programma ISA, purché il loro utilizzo serva all’interesse comunitario. Negli altri casi l’utilizzo di tali servizi, compreso il loro funzionamento su base decentrata, viene finanziato dagli utenti. 3.   Le misure di accompagnamento sono finanziate interamente dal programma ISA.
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