Art. 35 · Disposizioni transitorie

Art. 35

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 set 2009
Disposizioni transitorie 1.   Agli agenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente statuto del personale, che sono stati in servizio permanente presso il Centro per più di tre anni, è offerto un contratto a durata indeterminata alla fine del loro contratto attuale. 2.   Agli agenti con meno di tre anni di servizio alla data di entrata in vigore del presente statuto è offerto un contratto a durata indeterminata alla scadenza del loro secondo contratto.
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