Art. 3
In vigore dal 9 set 2009
La deroga di cui all’ si applica ai prodotti del settore degli zuccheri che sono importati nella Comunità dalle Antille olandesi dal 7 agosto 2009 al 31 dicembre 2010 entro i limiti delle quantità annuali di importazione di zucchero per il 2009 e il 2010, di cui all’, paragrafo 4, dell’allegato III, della decisione 2001/822/CE e per i quali sono state concesse alle Antille olandesi delle licenze di importazione per lo zucchero.
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