Art. 2 · Informazioni fornite dai produttori

Art. 2

Informazioni fornite dai produttori

In vigore dal 5 ago 2009
Informazioni fornite dai produttori I produttori di pile e accumulatori forniscono agli organismi di registrazione le informazioni indicate nell'allegato. Ai fini della registrazione di cui all', secondo comma, i produttori di pile e accumulatori non sono tenuti a fornire altre informazioni rispetto a quelle indicate nell'allegato.
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