Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 lug 2009
1.   Il programma triennale di eradicazione della rabbia nella regione di Kaliningrad («programma di eradicazione della rabbia»), presentato dalla Russia, è approvato. 2.   Le misure previste dalla presente decisione interessano specificamente le seguenti azioni: — acquisto di esche vaccinali per l’immunizzazione per via orale dei carnivori selvatici, — distribuzione sul territorio della regione di Kaliningrad delle predette esche vaccinali.
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